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Normativa

Articolo 25 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Articolo 25 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 25 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Stato membro competente

1.   Lo Stato membro competente per il trattamento manuale delle domande ai sensi dell’articolo 26 («Stato membro competente») è individuato dal sistema centrale ETIAS come segue:

a)qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all’articolo 20 sono stati inseriti o forniti da un solo Stato membro, quest’ultimo è lo Stato membro competente;
b)qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all’articolo 20 sono stati inseriti o forniti da più Stati membri, lo Stato membro competente è:i)lo Stato membro che ha inserito o fornito i dati più recenti in relazione a una segnalazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera d); oii)se nessuno di tali dati corrisponde a una segnalazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), lo Stato membro che ha inserito o fornito i dati più recenti in relazione a una segnalazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera c); oiii)se nessuno di tali dati corrisponde a una segnalazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere c) o d), lo Stato membro che ha inserito o fornito i dati più recenti su una segnalazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a);
c)qualora si accerti che i dati per i quali sono emersi riscontri positivi conformemente all’articolo 20 sono stati inseriti o forniti da più Stati membri, ma nessuno di tali dati corrisponda alle segnalazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a), c) o d), lo Stato membro competente è quello che ha inserito o fornito i dati più recenti.

Ai fini delle lettere a) e c) del primo comma, i riscontri positivi emersi per dati non inseriti o forniti da uno Stato membro non sono presi in considerazione per individuare lo Stato membro competente. Qualora il trattamento manuale di una domanda non sia determinato da dati inseriti o forniti da uno Stato membro, lo Stato membro competente è lo Stato membro del primo soggiorno previsto.

2.   Il sistema centrale ETIAS indica lo Stato membro competente nel fascicolo di domanda. Qualora il sistema centrale ETIAS non sia in grado di individuare lo Stato membro competente di cui al paragrafo 1, è l’unità centrale ETIAS a provvedervi.

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