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Normativa

Considerando del Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Considerando del Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Considerando del Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Nella comunicazione del 6 aprile 2016 intitolata «Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza», la Commissione evidenzia la necessità che l’Unione rafforzi e migliori i suoi sistemi d’informazione, l’architettura dei dati e lo scambio di informazioni nei settori della gestione delle frontiere, del contrasto della criminalità e della lotta al terrorismo. Sostiene inoltre l’esigenza di migliorare l’interoperabilità dei sistemi d’informazione. Più in particolare, la comunicazione illustra alcune possibili opzioni per massimizzare i benefici dei sistemi d’informazione esistenti e, se necessario, elaborarne di nuovi e complementari per colmare le rimanenti lacune in materia di informazione.
(2)La comunicazione del 6 aprile 2016 individua effettivamente una serie di lacune in materia di informazione. Ad esempio, le autorità di frontiera alle frontiere esterne dello spazio Schengen non dispongono di informazioni sui viaggiatori esenti dall’obbligo di essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne («obbligo di visto»). Nella comunicazione del 6 aprile 2016, la Commissione annunciava che stava per avviare uno studio sulla fattibilità dell’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Lo studio di fattibilità è stato concluso nel novembre 2016. Tale sistema determinerebbe l’ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto prima che si rechino nello spazio Schengen e stabilirebbe se il loro viaggio rappresenta un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico.
(3)La comunicazione del 14 settembre 2016 intitolata «Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide» conferma che è prioritario rendere sicure le frontiere esterne e presenta iniziative concrete per accelerare e ampliare la risposta dell’Unione per un ulteriore rafforzamento della gestione delle frontiere esterne.
(4)È necessario specificare gli obiettivi dell’ETIAS, definirne l’architettura tecnica ed organizzativa, stabilire le norme relative al suo funzionamento e all’uso dei dati che il richiedente deve inserire nel sistema, stabilire regole sul rilascio o rifiuto delle autorizzazioni ai viaggi, stabilire le finalità del trattamento dei dati, identificare le autorità autorizzate ad accedere ai dati e garantire la protezione dei dati personali.
(5)L’ETIAS dovrebbe applicarsi a cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto.
(6)Dovrebbe inoltre applicarsi ai cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto che sono familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, e che non sono titolari della carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (4). L’articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Tali limitazioni e condizioni sono stabilite nella direttiva 2004/38/CE.
(7)Come confermato dalla Corte di giustizia (5), tali familiari hanno il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri e di ottenere un visto d’ingresso a tal fine. Di conseguenza, i familiari esenti dall’obbligo di visto dovrebbero avere il diritto di ottenere un’autorizzazione ai viaggi. Gli Stati membri dovrebbero accordare a tali persone ogni agevolazione affinché ottengano la necessaria autorizzazione ai viaggi, che dovrebbe essere rilasciata gratuitamente.
(8)Il diritto di ottenere un’autorizzazione ai viaggi non è incondizionato, poiché può essere negato ai familiari che rappresentano un rischio per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica ai sensi della direttiva 2004/38/CE. In tale contesto, i familiari possono essere tenuti a fornire i dati personali relativi alla loro identificazione e al loro status soltanto nella misura in cui sono pertinenti per la valutazione della minaccia che potrebbero rappresentare per la sicurezza. Analogamente, l’esame delle loro domande di autorizzazione ai viaggi dovrebbe essere effettuato esclusivamente con riferimento a motivi di sicurezza e non già a motivi attinenti ai rischi di migrazione.
(9)L’ETIAS dovrebbe prevedere un’autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto che permetta di valutare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta o rappresenterà un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico. Un’autorizzazione ai viaggi dovrebbe pertanto costituire una decisione che attesta che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi per ritenere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri presenti tali rischi. Di per sé, un’autorizzazione ai viaggi è per sua natura diversa da un visto; non richiederà più informazioni né imporrà oneri più gravosi ai richiedenti rispetto a un visto. Il possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per l’ingresso nel territorio degli Stati membri. Il mero possesso di un’autorizzazione ai viaggi non dovrebbe, tuttavia, conferire un diritto automatico d’ingresso.
(10)L’ETIAS dovrebbe contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza, a prevenire l’immigrazione illegale e a proteggere la salute pubblica, grazie a una valutazione dei visitatori prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni.
(11)L’ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera svolte dalle guardie di frontiera ai valichi di frontiera esterni. Dovrebbe altresì permettere una valutazione coordinata e armonizzata dei cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi che intendono recarsi negli Stati membri. Inoltre, dovrebbe consentire ai richiedenti di essere meglio informati in merito alla loro ammissibilità negli Stati membri. Inoltre, l’ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera riducendo il numero di respingimenti alle frontiere esterne e fornendo alle guardie di frontiera talune informazioni supplementari connesse agli indicatori.
(12)L’ETIAS dovrebbe altresì sostenere gli obiettivi del sistema d’informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi soggetti al rifiuto di ingresso e di soggiorno, di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse, di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico. A tale scopo, l’ETIAS dovrebbe confrontare i dati pertinenti dei fascicoli di domanda sulla base delle segnalazioni pertinenti nel SIS. Qualora il confronto riveli una corrispondenza tra i dati personali nel fascicolo di domanda e le segnalazioni di cittadini di paesi terzi soggetti al rifiuto di ingresso e di soggiorno di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione, è opportuno che il fascicolo di domanda sia trattato manualmente dall’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente. La valutazione svolta dall’unità nazionale ETIAS dovrebbe condurre alla decisione di rilasciare o meno l’autorizzazione ai viaggi. Qualora il confronto riveli una corrispondenza tra i dati personali nel fascicolo di domanda e le segnalazioni di persone scomparse, di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico, tali informazioni dovrebbero essere trasmesse all’ufficio SIRENE e trattate in conformità della normativa pertinente relativa al SIS.
(13)Le condizioni di rilascio di un’autorizzazione ai viaggi dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi specifici associati ai diversi tipi di segnalazioni registrate nel SIS. In particolare, il fatto che i richiedenti siano oggetto di una segnalazione come persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione, o di una segnalazione come persone da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico, non dovrebbe impedire che sia loro rilasciata un’autorizzazione ai viaggi in vista dell’adozione di misure opportune da parte degli Stati membri in conformità della decisione 2007/533/GAI del Consiglio (6).
(14)L’ETIAS dovrebbe constare di un sistema d’informazione su larga scala, del sistema d’informazione ETIAS, dell’unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS.
(15)L’unità centrale ETIAS dovrebbe far parte dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. All’unità centrale ETIAS dovrebbe spettare il compito di verificare, nei casi in cui dal trattamento automatizzato della domanda emerga un riscontro positivo, se i dati personali del richiedente corrispondono ai dati personali della persona per cui è emerso tale riscontro positivo. In caso di conferma di un riscontro positivo o di persistenza di dubbi, l’unità centrale ETIAS dovrebbe avviare il trattamento manuale della domanda. Dovrebbe garantire che i dati da essa introdotti nei fascicoli relativi alle domande siano aggiornati e definire, stabilire, esaminare preliminarmente, attuare, valutare a posteriori, rivedere e sopprimere gli indicatori di rischio specifici, di assicurare che le verifiche effettuate e i corrispondenti risultati siano registrati nei fascicoli di domanda. Dovrebbe altresì svolgere verifiche regolari del trattamento delle domande e dell’attuazione delle regole di esame ETIAS, compresa la valutazione su base regolare del loro impatto sui diritti fondamentali, segnatamente per quanto concerne il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali. Dovrebbe inoltre essere responsabile dell’esecuzione di una serie di compiti di supporto, come garantire l’invio delle notifiche necessarie e fornire informazioni e assistenza. Dovrebbe essere operativa 24 ore al giorno, sette giorni su sette.
(16)Ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un’unità nazionale ETIAS competente a esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi e a decidere se rilasciare o rifiutare, annullare o revocare tali autorizzazioni. Le unità nazionali ETIAS dovrebbero cooperare tra loro e con l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) ai fini della valutazione delle domande. Le unità nazionali ETIAS dovrebbero essere dotate di risorse adeguate per svolgere i loro compiti nel rispetto dei termini stabiliti nel presente regolamento. Al fine di agevolare il processo decisionale e lo scambio di informazioni tra Stati membri, nonché per ridurre i costi di traduzione e i tempi di risposta, è preferibile che tutte le unità nazionali ETIAS comunichino in una lingua unica.
(17)Per conseguire i suoi obiettivi, l’ETIAS dovrebbe fornire un modulo di domanda online che il richiedente dovrebbe compilare con dichiarazioni relative alla sua identità, al suo documento di viaggio, alla sua residenza, ai suoi recapiti, al suo livello di istruzione e gruppo di posizioni lavorative, al proprio status di familiare di un cittadino dell’Unione o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione e che non è titolare della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, se il richiedente è minore, ai dati della persona responsabile, nonché rispondendo a una serie di domande generali.
(18)L’ETIAS dovrebbe accettare domande presentate per conto del richiedente per viaggiatori che, per qualsiasi ragione, non siano in grado di creare la domanda da soli. In tali casi, la domanda dovrebbe essere presentata da un terzo autorizzato dal viaggiatore, o legalmente responsabile per quest’ultimo, purché la sua identità figuri nel modulo di domanda. I viaggiatori dovrebbero poter autorizzare intermediari commerciali a creare e presentare una domanda a loro nome. L’unità centrale ETIAS dovrebbe dare adeguatamente seguito alle segnalazioni di abusi da parte di intermediari commerciali.
(19)Dovrebbero essere stabiliti parametri per garantire la completezza della domanda e la coerenza dei dati presentati al fine di verificare l’ammissibilità della domanda di autorizzazione ai viaggi. Ad esempio, tale verifica dovrebbe precludere l’uso di documenti di viaggio che scadano entro un periodo inferiore a tre mesi, che sono scaduti o che sono stati preventivamente rilasciati oltre dieci anni prima. La verifica dovrebbe essere effettuata prima che il richiedente sia invitato a pagare i diritti.
(20)Per completare la domanda, è opportuno che i richiedenti paghino i diritti di autorizzazione ai viaggi. Il pagamento dovrebbe essere gestito da una banca o da un intermediario finanziario. I dati richiesti per garantire il pagamento elettronico dovrebbero essere forniti soltanto alla banca o all’intermediario finanziario che esegue la transazione finanziaria e non fare parte dei dati conservati nell’ETIAS.
(21)Nella maggior parte dei casi, l’autorizzazione ai viaggi dovrebbe essere rilasciata entro pochi minuti, ma in alcuni casi potrebbe richiedere più tempo, specialmente in casi eccezionali. In tali casi eccezionali, può essere necessario formulare al richiedente una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi, trattare tali informazioni o documenti aggiuntivi e, a seguito della valutazione delle informazioni o dei documenti forniti dal richiedente, convocare quest’ultimo per un colloquio. I colloqui dovrebbero essere svolti soltanto in circostanze eccezionali, come extrema ratio e quando permangono seri dubbi sulle informazioni o sui documenti forniti dal richiedente. Il carattere eccezionale dei colloqui dovrebbe portare alla convocazione per un colloquio di meno dello 0,1 % dei richiedenti. Il numero di richiedenti convocati per un colloquio dovrebbe essere riesaminato regolarmente dalla Commissione.
(22)L’ETIAS dovrebbe trattare i dati personali forniti dal richiedente al solo scopo di valutare se il suo ingresso nell’Unione possa presentare un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico nell’Unione.
(23)Tali rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali che devono essere forniti in una domanda di autorizzazione ai viaggi. I dati personali che figurano nella domanda dovrebbero essere confrontati con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati in un sistema d’informazione o in una banca dati dell’UE (sistema centrale d’informazione ETIAS, SIS, sistema di informazione visti (VIS), sistema di ingressi/uscite (EES) o Eurodac), nei dati Europol o nelle banche dati Interpol (banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) o banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN)]. I dati personali che figurano nella domanda dovrebbero altresì essere confrontati con l’elenco di controllo ETIAS e con gli indicatori di rischio specifici. È opportuno che le categorie di dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti in tali sistemi d’informazione oggetto di consultazione, nei dati Europol, nelle banche dati Interpol, nell’elenco di controllo ETIAS o negli indicatori di rischio specifici.
(24)È opportuno che il confronto sia eseguito con mezzi automatizzati. Se da tale confronto emerge una corrispondenza (riscontro positivo) tra uno dei dati personali o una combinazione dei dati personali che figurano nella domanda, da un lato, e gli indicatori di rischio specifici o i dati personali contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente nei suddetti sistemi d’informazione, o nell’elenco di controllo ETIAS, dall’altro, è opportuno che la domanda sia trattata manualmente dall’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente. La valutazione svolta dall’unità nazionale ETIAS dovrebbe condurre alla decisione di rilasciare o meno l’autorizzazione ai viaggi.
(25)Si ritiene che nella grande maggioranza dei casi le domande trattate con mezzi automatizzati abbiano buone probabilità di essere accolte. Alcun diniego, annullamento o revoca di un’autorizzazione ai viaggi dovrebbe mai basarsi esclusivamente sul trattamento automatizzato dei dati personali contenuti nella domanda. Per questa ragione è opportuno che le domande che fanno emergere riscontro positivo siano trattate manualmente da un’unità nazionale ETIAS.
(26)È opportuno che i richiedenti la cui domanda di autorizzazione ai viaggi sia stata rifiutata abbiano il diritto di presentare ricorso. I ricorsi dovrebbero essere proposti nello Stato membro che ha adottato la decisione sulla domanda e conformemente al suo diritto nazionale.
(27)È opportuno applicare le regole di esame ETIAS per analizzare il fascicolo di domanda permettendo un confronto tra i dati contenuti in un fascicolo di domanda e indicatori di rischio specifici relativi a rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o a un alto rischio epidemico precedentemente identificati. I criteri usati per definire gli indicatori di rischio specifici non dovrebbero in alcun caso essere basati solamente sul sesso o sull’età di una persona. Non dovrebbero in alcun caso essere basati nemmeno su informazioni che rivelano il colore della pelle, la razza, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni filosofiche, l’appartenenza sindacale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, o l’orientamento sessuale di una persona. L’unità centrale ETIAS, previa consultazione di una commissione di esame ETIAS composta dai rappresentanti delle unità nazionali dell’ETIAS e delle agenzie interessate, dovrebbe definire, stabilire, valutare preliminarmente, attuare, valutare a posteriori, rivedere e sopprimere gli indicatori di rischio specifici. Per aiutare a garantire il rispetto dei diritti fondamentali nell’attuazione delle regole di esame ETIAS e degli indicatori di rischio specifici, è opportuno istituire una commissione ETIAS di orientamento sui diritti fondamentali. Il segretariato delle sue riunioni dovrebbe essere di competenza del responsabile dei diritti fondamentali dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
(28)È opportuno redigere un elenco di controllo ETIAS per individuare collegamenti tra i dati contenuti in un fascicolo di domanda e informazioni relative a persone sospettate di aver commesso o di aver partecipato a un reato di terrorismo o altro reato grave, o riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o fondati motivi, sulla base di una valutazione globale della persona, per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altri reati gravi. L’elenco di controllo ETIAS dovrebbe far parte del sistema centrale ETIAS. I dati dovrebbero essere inseriti nell’elenco di controllo ETIAS da Europol, fatte salve le disposizioni pertinenti in materia di cooperazione internazionale del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e dagli Stati membri. Prima di inserire dati nell’elenco di controllo ETIAS è opportuno accertare che i dati siano adeguati, accurati sufficientemente importanti da essere inclusi in detto elenco e che il loro inserimento non determini un numero sproporzionato di domande da trattare manualmente. I dati dovrebbero essere riveduti e verificati regolarmente per garantirne la continua accuratezza.
(29)Il continuo emergere di nuove forme di minacce alla sicurezza, di nuovi modelli di rischio di immigrazione illegale e di alto rischio epidemico richiede risposte efficaci attraverso a mezzi moderni. Poiché tali mezzi spesso comportano il trattamento di significativi quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare l’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e nel diritto alla protezione dei dati personali a quanto necessario in una società democratica.
(30)È pertanto opportuno garantire la sicurezza dei dati personali contenuti nell’ETIAS. L’accesso a tali dati dovrebbe essere rigorosamente limitato al personale autorizzato. In nessun caso l’accesso dovrebbe essere utilizzato per giungere a decisioni basate su una qualche forma di discriminazione. I dati personali dovrebbero essere conservati in modo sicuro nelle strutture dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) nell’Unione.
(31)È opportuno che le autorizzazioni ai viaggi rilasciate siano annullate o revocate non appena risulti evidente che le condizioni del loro rilascio non sono state o non sono più rispettate. In particolare, qualora sia inserita nel SIS una nuova segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno o una segnalazione relativa ad un documento di viaggio smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, il SIS dovrebbe informarne l’ETIAS. L’ETIAS dovrebbe a sua volta verificare se la nuova segnalazione corrisponde a un’autorizzazione ai viaggi valida. Qualora sia stata inserita una nuova segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente dovrebbe revocare l’autorizzazione ai viaggi. Qualora l’autorizzazione ai viaggi sia collegata ad un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS, oppure segnalato come smarrito, rubato o invalidato nella banca dati SLTD, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente dovrebbe trattare manualmente il fascicolo di domanda. Con metodo analogo sarebbe opportuno confrontare i nuovi dati introdotti nell’elenco di controllo ETIAS con i fascicoli di domanda conservati nell’ETIAS per verificare se tali dati corrispondano a un’autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i nuovi dati, o dello Stato membro di primo soggiorno previsto nel caso di dati inseriti da Europol, dovrebbe valutare il riscontro positivo e, se necessario, revocare l’autorizzazione ai viaggi. Dovrebbe essere altresì possibile revocare l’autorizzazione ai viaggi su richiesta del richiedente.
(32)In circostanze eccezionali, lo Stato membro che ritiene necessario autorizzare un cittadino di paese terzo a recarsi nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali dovrebbe avere la possibilità di rilasciare un’autorizzazione ai viaggi valida solo per un territorio e un periodo limitati.
(33)È opportuno che prima dell’imbarco i vettori aerei e marittimi e i vettori stradali internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman, abbiano l’obbligo di verificare che i viaggiatori siano in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida. I vettori non dovrebbero avere accesso al fascicolo ETIAS. I vettori dovrebbero avere un accesso sicuro al sistema d’informazione ETIAS, con la possibilità di ricorrere a soluzioni tecniche mobili, in modo da permettere loro di consultarlo avvalendosi dei dati contenuti nel documento di viaggio.
(34)Le specifiche tecniche per l’accesso al sistema d’informazione ETIAS tramite il portale per i vettori dovrebbero limitare, per quanto possibile, l’impatto sul traffico di viaggiatori e sui vettori. A tal fine, dovrebbe essere presa in considerazione un’integrazione con l’EES.
(35)Al fine di limitare l’impatto degli obblighi di cui al presente regolamento sui vettori stradali internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman dovrebbero essere messe a disposizione soluzioni mobili semplici.
(36)Entro due anni dall’avvio delle operazioni dell’ETIAS, la Commissione dovrebbe valutare l’adeguatezza, la compatibilità e la coerenza delle disposizioni di cui all’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (8) ai fini delle disposizioni dell’ETIAS in materia di trasporto con autopullman. È opportuno tenere conto della recente evoluzione del trasporto con autopullman e considerare la necessità di modificare le disposizioni concernenti il trasporto con autopullman di cui all’articolo 26 di tale convenzione o al presente regolamento.
(37)Per garantire il soddisfacimento delle nuove condizioni d’ingresso, è opportuno che le guardie di frontiera verifichino che i viaggiatori siano in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida. Pertanto, durante le normali procedure di controllo di frontiera, le guardie di frontiera dovrebbero procedere alla lettura elettronica dei dati del documento di viaggio. Tale operazione dovrebbe attivare l’interrogazione di diverse banche dati di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) (codice frontiere Schengen), compresa l’interrogazione dell’ETIAS da cui dovrebbe risultare l’attuale status dell’autorizzazione ai viaggi. È opportuno che taluni dati del fascicolo ETIAS siano accessibili alle autorità di frontiera per assisterle nello svolgimento dei loro compiti. In mancanza di un’autorizzazione ai viaggi valida, le guardie di frontiera dovrebbero rifiutare l’ingresso e completare di conseguenza il processo di controllo di frontiera. In presenza di un’autorizzazione ai viaggi valida, spetterebbe comunque alle guardie di frontiera decidere se autorizzare o rifiutare l’ingresso. È opportuno che taluni dati del fascicolo ETIAS siano accessibili alle guardie di frontiera al fine di assisterle nello svolgimento dei loro compiti.
(38)Se ritiene che taluni aspetti della domanda di autorizzazione ai viaggi meritino un ulteriore esame da parte delle autorità di frontiera, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente dovrebbe poter corredare l’autorizzazione ai viaggi che rilascia di un indicatore volto a raccomandare una verifica in seconda linea al valico di frontiera. Dovrebbe altresì essere possibile corredarla di un tale indicatore su richiesta di uno Stato membro consultato. Se ritiene che un riscontro positivo specifico emerso durante il trattamento della domanda costituisca un falso riscontro positivo o se il trattamento manuale mostri che non vi fosse ragione per rifiutare un’autorizzazione ai viaggi, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente dovrebbe poter corredare l’autorizzazione ai viaggi che rilascia di un indicatore per agevolare le verifiche di frontiera fornendo alle autorità di frontiera le informazioni relative alle verifiche effettuate, nonché limitare le conseguenze negative dei falsi riscontri positivi sui viaggiatori. Le istruzioni operative destinate alle autorità di frontiera per trattare le autorizzazioni ai viaggi dovrebbero essere fornite in un manuale pratico.
(39)Poiché il possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida costituisce una condizione di ingresso e di soggiorno per talune categorie di cittadini di paesi terzi, le autorità competenti in materia di immigrazione degli Stati membri dovrebbero poter consultare il sistema centrale ETIAS quando è stata effettuata una precedente interrogazione nell’EES e tale interrogazione indica che l’EES non contiene una cartella di ingresso corrispondente alla presenza del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri. È opportuno che le autorità competenti in materia di immigrazione degli Stati membri abbiano accesso a talune informazioni conservate nel sistema centrale ETIAS, in particolare ai fini di rimpatrio.
(40)Ai fini della lotta contro i reati di terrorismo e altri reati gravi e tenuto conto della globalizzazione delle reti criminali, è fondamentale che le autorità designate competenti per la prevenzione, l’accertamento e l’indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi («autorità designate») dispongano delle informazioni necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti. L’accesso ai dati contenuti nel VIS per tali finalità si è già dimostrato efficace nell’aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi alla tratta di esseri umani, al terrorismo o al traffico di droga. Il VIS non contiene dati sui cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto.
(41)L’accesso alle informazioni contenute nell’ETIAS è necessario a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo quali quelli di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o di altri reati gravi quali quelli di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (11). Nel quadro di un’indagine specifica e per raccogliere prove e informazioni su persone sospettate di aver commesso un reato grave o su vittime di un reato grave, le autorità designate possono aver bisogno di consultare i dati generati dall’ETIAS. I dati conservati nell’ETIAS possono inoltre essere necessari per identificare l’autore di un reato di terrorismo o altro reato grave, soprattutto quando occorre intervenire con urgenza. L’accesso all’ETIAS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi costituisce un’ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali di coloro i cui dati personali sono trattati nell’ETIAS. È pertanto opportuno che i dati contenuti nell’ETIAS siano conservati e messi a disposizione solamente delle autorità designate degli Stati membri e di Europol alle sole rigorose condizioni stabilite nel presente regolamento. Ciò garantirà che il trattamento dei dati ETIAS sia limitato a quanto strettamente necessario per la prevenzione, l’accertamento e l’indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nella causa Digital Rights Ireland (12).
(42)In particolare, è opportuno che l’accesso ai dati conservati nell’ETIAS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi sia concesso soltanto su richiesta motivata delle unità operative di un’autorità designata che ne giustifichi la necessità. In caso di urgenza, qualora sia necessario prevenire un pericolo imminente per la vita di una persona associato con un reato di terrorismo o un altro reato grave, la verifica del rispetto delle condizioni applicabili dovrebbe svolgersi una volta che le autorità competenti designate abbiano ottenuto l’accesso a tali dati. Tale verifica a posteriori dovrebbe avere luogo senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre sette giorni lavorativi dopo il trattamento della richiesta.
(43)Occorre quindi designare le autorità degli Stati membri autorizzate a chiedere tale accesso ai fini specifici della prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
(44)Il punto o i punti di accesso centrali dovrebbero agire indipendentemente dalle autorità designate e dovrebbero verificare che nei singoli casi concreti ricorrano le condizioni per chiedere l’accesso al sistema centrale ETIAS.
(45)Europol è il punto nodale dello scambio di informazioni nell’Unione. Essa svolge un ruolo fondamentale nella cooperazione tra le autorità degli Stati membri competenti per l’investigazione di reati transfrontalieri contribuendo alla prevenzione, all’analisi e all’indagine di attività criminali a livello di Unione. Di conseguenza, è opportuno che Europol abbia accesso al sistema centrale ETIAS nel quadro dei suoi compiti e in conformità del regolamento (UE) 2016/794 nei casi specifici in cui ne ha necessità per sostenere e rafforzare l’azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
(46)Onde escludere le interrogazioni sistematiche, il trattamento dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS dovrebbe avvenire solo in casi specifici e solo quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l’accesso all’ETIAS soltanto quando abbiano fondati motivi per ritenere che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
(47)I dati personali registrati nell’ETIAS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario per gli scopi per i quali essi sono trattati. Affinché l’ETIAS funzioni è necessario conservare i dati relativi ai richiedenti durante il periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi. Dopo la scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi, i dati dovrebbero essere conservati solamente con il consenso esplicito del richiedente e solamente per facilitare una nuova domanda ETIAS. La decisione di rifiuto, di annullamento o di revoca di un’autorizzazione ai viaggi potrebbe indicare che il richiedente presenta un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico. In presenza di una siffatta decisione, è pertanto opportuno che i dati siano conservati per cinque anni a decorrere dalla data di tale decisione, affinché l’ETIAS possa tenere debitamente conto della maggiore possibilità di rischio presentata dal richiedente in questione. Se i dati che danno origine a tale decisione sono cancellati prima, il fascicolo di domanda dovrebbe essere soppresso entro sette giorni. Scaduto tale periodo, i dati personali dovrebbero essere cancellati.
(48)I dati personali conservati nel sistema centrale ETIAS non dovrebbero essere messi a disposizione di paesi terzi, organizzazioni internazionali o privati. In deroga a tale norma, tuttavia, dovrebbe essere possibile trasferire tali dati personali a un paese terzo, qualora tale trasferimento sia soggetto a condizioni rigorose e qualora sia necessario in singoli casi ai fini del rimpatrio. In mancanza di una decisione di adeguatezza mediante un atto di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o di garanzie adeguate a cui sono soggetti i trasferimenti ai sensi di tale regolamento, dovrebbe essere possibile trasferire eccezionalmente i dati conservati nell’ETIAS a un paese terzo ai fini del rimpatrio, ma soltanto se il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico ai sensi di tale regolamento.
(49)Dovrebbe anche essere possibile trasferire i dati personali ottenuti dagli Stati membri a norma del presente regolamento a un paese terzo in un caso eccezionale di urgenza in cui sussista un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo o qualora vi sia un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave. Il pericolo imminente per la vita di una persona dovrebbe essere inteso come concernente un pericolo derivante da un reato grave commesso nei confronti di detta persona, ad esempio lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia, e stupro.
(50)Al fine di assicurare la sensibilizzazione del pubblico riguardo all’ETIAS, in particolare dei cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi, le informazioni concernenti l’ETIAS, inclusa la pertinente normativa dell’Unione, e la procedura di domanda di autorizzazione ai viaggi dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico tramite un sito web pubblico e un’applicazione per dispositivi mobili da utilizzare per formulare richieste all’ETIAS. Le suddette informazioni dovrebbero inoltre essere diffuse attraverso un opuscolo comune e con qualsiasi altro mezzo appropriato. In aggiunta, i richiedenti un’autorizzazione ai viaggi dovrebbero ricevere una notifica di posta elettronica con le informazioni relative alla loro domanda. Detta notifica di posta elettronica dovrebbe includere i link alla normativa dell’Unione e alla normativa nazionale applicabili.
(51)È opportuno stabilire regole precise sulle responsabilità di eu-LISA per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo e la gestione tecnica del sistema d’informazione ETIAS. Dovrebbero essere stabilite norme che disciplinino le responsabilità dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, quelle degli Stati membri e quelle di Europol con riguardo ad ETIAS. eu-LISA dovrebbe prestare particolare attenzione al rischio di aumento dei costi e assicurare un monitoraggio sufficiente dei contraenti.
(52)Alle attività di eu-LISA e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell’esecuzione dei compiti loro affidati dal presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).
(53)Al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679.
(54)Qualora il trattamento di dati personali da parte degli Stati membri finalizzato alla valutazione delle domande sia effettuato dalle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, si applica la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
(55)Al trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi in conformità del presente regolamento si applica la direttiva (UE) 2016/680.
(56)Dovrebbe competere alle autorità di controllo indipendenti istituite in virtù del regolamento (UE) 2016/679 controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri e al garante europeo della protezione dei dati istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell’Unione connesse al trattamento dei dati personali. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero cooperare ai fini del controllo dell’ETIAS.
(57)È opportuno stabilire rigorose norme di accesso al sistema centrale ETIAS e le necessarie salvaguardie. Occorre inoltre stabilire i diritti individuali di accesso, rettifica, limitazione, completamento, cancellazione e ricorso in relazione ai dati personali, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale e il controllo delle operazioni di trattamento dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti.
(58)Per valutare il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o l’alto rischio epidemico che potrebbe essere presentato da un viaggiatore, è opportuno assicurare l’interoperabilità tra il sistema d’informazione ETIAS e altri sistemi d’informazione dell’UE. L’interoperabilità dovrebbe essere assicurata nel pieno rispetto dell’acquis dell’Unione in materia di diritti fondamentali. Se fosse istituito a livello dell’Unione un sistema centralizzato per l’individuazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi, l’ETIAS dovrebbe poterlo interrogare.
(59)È opportuno che il presente regolamento preveda disposizioni chiare in materia di responsabilità e diritto al risarcimento per danni causati dal trattamento illecito di dati personali o da qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento. Tali disposizioni dovrebbero far salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680, ovvero del responsabile del trattamento o dell’incaricato del trattamento ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001. eu-LISA dovrebbe rispondere dei danni da essa causati in quanto titolare del trattamento dei dati, laddove non abbia adempiuto gli obblighi specificatamente ad essa imposti dal presente regolamento, ovvero laddove abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni dello Stato membro responsabile del trattamento.
(60)Affinché il controllo dell’applicazione del presente regolamento sia efficace, è necessario procedere a una valutazione a intervalli regolari. Gli Stati membri dovrebbero stabilire il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurare che esse siano effettivamente applicate.
(61)Al fine di stabilire le misure tecniche necessarie per l’applicazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo:—alla definizione dei requisiti del servizio di account sicuro;—alla definizione dell’elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato nel modulo di richiesta;—alla specificazione del contenuto e del formato delle domande relative a condanne penali, soggiorni in zone di guerra o di conflitto e provvedimenti di espulsione dal territorio o decisioni di rimpatrio;—alla specificazione del contenuto e del formato delle domande aggiuntive al richiedente che risponde affermativamente a una delle domande relative a condanne penali, soggiorni in zone di guerra o di conflitto e provvedimenti di espulsione dal territorio o decisioni di rimpatrio, e alla definizione di un elenco predefinito di risposte;—alla definizione dei metodi e dei processi di pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi e alle modifiche dell’importo di tali diritti, per riflettere eventuali aumenti delle spese relative all’ETIAS;—alla definizione del contenuto e del formato di un elenco predefinito di opzioni per il caso in cui al richiedente sia chiesto di fornire informazioni o documenti aggiuntivi;—all’ulteriore definizione dello strumento di verifica;—all’ulteriore definizione di rischi per la sicurezza, l’immigrazione illegale, o di alto rischio epidemico da utilizzare per stabilire gli indicatori di rischio specifici;—alla definizione del tipo di informazioni aggiuntive relative agli indicatori che possono essere aggiunte nel fascicolo di domanda ETIAS, dei relativi formati, della lingua e dei motivi per gli indicatori;—alla previsione di adeguate salvaguardie per mezzo di norme e procedure destinate a evitare conflitti con le segnalazioni in altri sistemi d’informazione e alla definizione delle condizioni, dei criteri e della durata per quanto riguarda gli indicatori;—alla ulteriore definizione dello strumento che i richiedenti devono utilizzare per prestare e revocare il loro consenso;—alla proroga del periodo transitorio durante il quale non è richiesta un’autorizzazione ai viaggi, e del periodo di tolleranza durante il quale le guardie di frontiera autorizzeranno eccezionalmente l’ingresso di cittadini di paesi terzi che richiedono un’autorizzazione ai viaggi ma non ne sono in possesso, nel rispetto di determinate condizioni;—alla definizione del sostegno finanziario destinato agli Stati membri per le spese sostenute ai fini dell’adattamento e dell’automatizzazione delle verifiche di frontiera nell’attuazione dell’ETIAS.
(62)È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (16). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(63)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di norme dettagliate riguardanti:—un modulo che consenta la segnalazione di abusi da parte di un intermediario commerciale autorizzato dal richiedente a presentare la domanda per suo conto;—le condizioni di funzionamento del sito web pubblico e dell’applicazione per dispositivi mobili, nonché le norme dettagliate sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili al sito web pubblico e all’applicazione per dispositivi mobili;—le prescrizioni che disciplinano il formato dei dati personali da inserire nel modulo di domanda nonché i parametri e le verifiche da applicare per garantire la completezza della domanda e la coerenza di tali dati;—i requisiti, il collaudo e il funzionamento dei mezzi di comunicazione audio e video utilizzati per i colloqui con i richiedenti, nonché le norme dettagliate sulla protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati applicabili a tali comunicazioni;—la sicurezza, l’immigrazione illegale e l’alto rischio epidemico su cui si devono basare gli indicatori di rischio specifici;—le specifiche tecniche dell’elenco di controllo ETIAS e dello strumento di valutazione da utilizzare per valutare l’impatto potenziale dell’inserimento dei dati nel suddetto elenco sulla proporzione delle domande trattate manualmente;—un modulo per il rifiuto, l’annullamento o la revoca di un’autorizzazione ai viaggi;—le condizioni per garantire l’accesso sicuro al sistema d’informazione ETIAS per i vettori, e le norme in materia di protezione e sicurezza dei dati applicabili a tale accesso;—un metodo di autenticazione per l’accesso al sistema d’informazione ETIAS da parte dei membri debitamente autorizzati del personale dei vettori;—le procedure sostitutive da seguire in caso di impossibilità tecnica dei vettori di interrogare il sistema d’informazione ETIAS;—i piani d’emergenza tipo in caso di impossibilità tecnica delle autorità di frontiera di consultare il sistema centrale ETIAS o in caso di guasto dell’ETIAS;—un piano di sicurezza tipo e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro tipo riguardante la sicurezza del trattamento dei dati personali;—l’accesso ai dati del sistema d’informazione ETIAS;—la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati;—la conservazione delle registrazioni e l’accesso alle medesime;—i requisiti di prestazione;—le specifiche relative a soluzioni tecniche per la connessione dei punti di accesso centrale al sistema centrale ETIAS;—un meccanismo, procedure e interpretazione relativi alla conformità qualitativa dei dati per i dati contenuti nel sistema centrale ETIAS;—opuscoli comuni contenenti informazioni per i viaggiatori riguardanti il requisito di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida;—il funzionamento di un archivio centrale contenente dati al solo scopo di elaborare relazioni e statistiche, e le norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili all’archivio, nonché—le specifiche di una soluzione tecnica destinata a facilitare la raccolta dei dati statistici necessari per redigere relazioni sull’efficacia dell’accesso ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS a fini di contrasto.È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).
(64)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un sistema europeo di informazione e di autorizzazione ai viaggi e la definizione di obblighi, condizioni e procedure comuni per l’uso dei dati in esso conservati non possono essere conseguite in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, possono essere conseguite meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(65)Le spese di funzionamento e di manutenzione del sistema di informazione ETIAS, dell’unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS dovrebbero essere interamente coperte dalle entrate generate dai diritti dell’autorizzazione ai viaggi. I diritti dovrebbero pertanto essere adeguati, se necessario, alla luce dei costi sostenuti.
(66)Le entrate generate dal pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi dovrebbero essere destinate a coprire le spese ricorrenti di funzionamento e di manutenzione del sistema di informazione ETIAS, dell’unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS. Dato il carattere specifico del sistema ETIAS, è opportuno considerare le entrate generate dal pagamento dei diritti di autorizzazione ai viaggi come entrate con destinazione specifica interne. Le entrate residue dopo la copertura di tali spese dovrebbero essere assegnate al bilancio dell’Unione.
(67)Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 2004/38/CE.
(68)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(69)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(70)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (18); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(71)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (19); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(72)Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (20) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (21).
(73)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (22) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (23) e con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (24).
(74)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (25) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (26) e con l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (27).
(75)Al fine di stabilire le modalità relative ai contributi finanziari dei paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, è opportuno concludere ulteriori accordi tra l’Unione europea e tali paesi in base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione. Tali accordi dovrebbero costituire accordi internazionali ai sensi dell’articolo 218 del TFUE.
(76)Al fine di integrare il presente regolamento nell’attuale quadro giuridico e riflettere i necessari cambiamenti operativi relativi a eu-LISA e all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, è opportuno modificare i regolamenti (UE) n. 1077/2011 (28), (UE) n. 515/2014 (29), (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 (30) e (UE) 2017/2226 (31) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(77)Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso il suo parere il 6 marzo 2017 (32),

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