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Normativa

Articolo 6 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Articolo 6 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 6 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Istituzione e architettura tecnica del sistema d’informazione ETIAS

1. L’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA») sviluppa il sistema d’informazione ETIAS e provvede alla sua gestione tecnica.
2. Il sistema d’informazione ETIAS è composto da:
a) un sistema centrale ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 29;
b) un’interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consente la connessione del sistema centrale ETIAS alle infrastrutture nazionali di frontiera e ai punti di accesso centrale negli Stati membri di cui all’articolo 50, paragrafo 2, in maniera sicura;
c) un’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale ETIAS e le NUI sicura e criptata;
d) un’infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale ETIAS e i sistemi d’informazione di cui all’articolo 11;
e) un sito web pubblico e un’applicazione per dispositivi mobili;
f) un servizio di posta elettronica;
g) un servizio di account sicuro che permette ai richiedenti di fornire le informazioni o i documenti aggiuntivi richiesti;
h) uno strumento di verifica per i richiedenti;
i) uno strumento che permette ai richiedenti di prestare o revocare il consenso a un ulteriore periodo di conservazione del loro fascicolo di domanda;
j) uno strumento che consente a Europol e agli Stati membri di valutare il potenziale impatto dell’introduzione di nuovi dati nell’elenco di controllo ETIAS sulla parte di domande trattate manualmente;
k) un portale per i vettori;
l) un servizio web sicuro che permette al sistema centrale ETIAS di comunicare con il sito web pubblico, l’applicazione per dispositivi mobili, il servizio di posta elettronica, il servizio di account sicuro, il portale per i vettori, lo strumento di verifica per i richiedenti, lo strumento di consenso per i richiedenti, l’intermediario di servizi di pagamento e i le banche dati di Interpol;
m) un software che consente all’unità centrale ETIAS e alle unità nazionali ETIAS di trattare le domande e di gestire la consultazione con altre unità nazionali ETIAS di cui all’articolo 28 e quella con Europol di cui all’articolo 29;
n) un archivio centrale di dati ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche.
3. Il sistema centrale ETIAS, le NUI, il servizio web, il portale per i vettori e l’infrastruttura di comunicazione dell’ETIAS condividono e riutilizzano, nella massima misura tecnicamente possibile, i componenti hardware e software, rispettivamente, del sistema centrale dell’EES, delle interfacce uniformi dell’EES, del servizio web dell’EES e dell’infrastruttura di comunicazione dell’EES di cui al regolamento (UE) 2017/2226.
4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 89 per definire i requisiti del servizio di account sicuro di cui al paragrafo 2, lettera g) del presente articolo.

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