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Normativa

Articolo 77 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By 13 Marzo, 2020No Comments

Articolo 77 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

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Articolo 77 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Competenze di Europol

1.   Europol provvede al trattamento delle interrogazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera j), e paragrafo 4, e al conseguente adeguamento del suo sistema d’informazione.

2.   Europol esercita le responsabilità e i compiti relativi all’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 35, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6.

3.   Europol formula un parere motivato in seguito a una richiesta di consultazione a norma dell’articolo 29.

4.   A norma dell’articolo 34, paragrafo 2, Europol è responsabile dell’inserimento nell’elenco di controllo ETIAS dei dati relativi a reati di terrorismo o altri reati gravi da essa ottenute.

5.   Prima di essere autorizzato a svolgere i compiti di cui agli articoli 34 e 35, il personale di Europol riceve una formazione adeguata sulla sicurezza dei dati e i diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati. Partecipa inoltre alle formazioni offerte da eu-LISA sull’uso tecnico del sistema d’informazione ETIAS e sulla qualità dei dati.

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