Skip to main content
Normativa

Articolo 84 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By 14 Marzo, 2020No Comments

Articolo 84 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Torna all’indice


Articolo 84 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche

1.   Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di eu-LISA e dell’unità centrale ETIAS è abilitato a consultare i seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l’identificazione individuale e in conformità delle misure di salvaguardia relative alla non discriminazione di cui all’articolo 14:

a)informazioni sullo stato della domanda;
b)cittadinanza, sesso e anno di nascita del richiedente;
c)paese di residenza;
d)istruzione (primaria, secondaria, superiore o nessuna istruzione);
e)attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative);
f)tipo del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio;
g)tipo di autorizzazione ai viaggi e, per le autorizzazioni ai viaggi con validità territoriale limitata di cui all’articolo 44, lo Stato membro o gli Stati membri di rilascio;
h)periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi; e
i)motivi del rifiuto, della revoca o dell’annullamento dell’autorizzazione ai viaggi.

2.   Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici un archivio centrale contenente i dati di cui al paragrafo 1 che non consente l’identificazione delle persone fisiche ma che consentirebbe alle autorità di cui al paragrafo 1 di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili al fine di migliorare la valutazione dei rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale e l’alto rischio epidemico, migliorare l’efficienza delle verifiche di frontiera, assistere l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS nel trattamento delle domande di autorizzazione ai viaggi e sostenere politiche migratorie dell’Unione basate su dati concreti. L’archivio contiene anche statistiche giornaliere relative ai dati di cui al paragrafo 4. L’accesso all’archivio centrale è concesso mediante un accesso sicuro tramite TESTA con controllo dell’accesso e specifici profili di utente unicamente ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate concernenti il funzionamento dell’archivio centrale e le norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili all’archivio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

3.   Le procedure poste in essere da eu-LISA per monitorare lo sviluppo e il funzionamento del sistema d’informazione ETIAS di cui all’articolo 92, paragrafo 1, comprendono la possibilità di produrre statistiche periodiche per garantire tale monitoraggio.

4.   Ogni trimestre eu-LISA pubblica statistiche relative al sistema d’informazione ETIAS in cui figurano, in particolare, il numero e la cittadinanza dei richiedenti a cui è stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione ai viaggi, compresi i motivi del rifiuto, e dei cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata.

5.   Alla fine di ogni anno i dati statistici sono raccolti in una relazione annuale relativa all’anno in questione. La relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Garante europeo della protezione dei dati, all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e alle autorità nazionali di controllo.

6.   Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all’attuazione del presente regolamento nonché le statistiche di cui al paragrafo 3.

Torna all’indice

it_IT