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L’art. 17 della direttiva copyright è legittimo 

di Lorenzo Berto


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che gli obblighi discendenti dall’art. 17 della direttiva copyright sono compatibili con la libertà di espressione e d’informazione. 

Con sentenza del 26 aprile 2022, resa nella causa C-401/19 [1], la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha respinto il ricorso presentato dalla Polonia avverso l’articolo 17 della direttiva 2019/790 [2] sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (di seguito, per brevità, “Direttiva” o “direttiva DSM”), stabilendo che “l’obbligo per i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online di controllare i contenuti che gli utenti intendono caricare sulle loro piattaforme prima della loro diffusione al pubblico è accompagnato dalle garanzie necessarie per assicurare la sua compatibilità con la libertà di espressione e d’informazione” [3]. 

La sentenza era molto attesa, per diverse ragioni.  

Anzitutto, perché l’articolo 17 della Direttiva è stato il più dibattuto dell’intero testo legislativo, di per sé molto commentato e talvolta aspramente criticato. In secondo luogo, perché il medesimo articolo rappresenta forse la massima espressione del ruolo che le piattaforme digitali dovranno assumere, nelle intenzioni dell’Unione Europea, nel contrasto alla diffusione online di contenuti illegali (perché in violazione dei diritti di privativa garantiti ai titolari dei diritti d’autore, in questo caso; si possono rinvenire altri esempi di tale ruolo nella direttiva sui servizi audiovisivi, n. 2018/1808 [4], con particolare riferimento all’art. 28 bis, o – ancora – nel Digital Service Act [5], su cui però si attende il voto del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea). Da ultimo, perché il contrasto tra la Polonia e l’Unione Europea è (anche) squisitamente politico e trascende l’argomento oggetto di questo articolo. 

Conviene, dunque, fare un passo indietro: nelle righe che seguono ci soffermeremo brevemente sull’art. 17 della Direttiva e sul ricorso presentato dalla Polonia, prima di tornare alla sentenza della Corte di Giustizia.  

Ci chiederemo, in conclusione, se sia possibile per le piattaforme adeguarsi – in concreto – alle richieste del diritto dell’Unione e della Corte di Giustizia.  

L’art. 17 della Direttiva DSM. 

L’art. 17 della Direttiva sancisce che “il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico […] quando concede l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti”. 

Si tratta di una rivoluzione copernicana: infatti, nel regime precedente, basato (in estrema sintesi) sul contenuto della c.d. direttiva E-commerce [6], la piattaforma su cui venivano caricati illecitamente dagli utenti contenuti protetti dal diritto d’autore non era responsabile in via diretta di tale violazione; la piattaforma sarebbe stata responsabile nel caso in cui avesse avuto conoscenza dell’upload illecito e non fosse intervenuta per rimuovere il contenuto illegale. 

Questo regime di responsabilità è stato oggetto di numerose sentenze, tanto europee quanto nazionali. Per chi volesse recuperare il corposo dibattito sviluppatosi sul punto, consigliamo la lettura della sentenza resa nella causa Peterson v. Google et al. [7] (probabilmente l’ultima sulla questione, giacché resa nel 2020, e cioè quando gli Stati Membri stavano recependo la direttiva DSM, che modifica – con riferimento al diritto d’autore – questo impianto normativo).  

Ora, in ossequio all’art. 17 della Direttiva, i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online (o piattaforme), mettendo il loro servizio a disposizione degli utenti che caricano contenuti protetti dal diritto d’autore, compiono essi stessi un atto di comunicazione al pubblico, riservato al titolare dei diritti. Le piattaforme devono, dunque, procurarsi dal titolare dei diritti l’autorizzazione a condividere le opere protette; in mancanza, le piattaforme sono direttamente responsabili della violazione. 

Come noto, per la piattaforma non è possibile prendere visione di ogni upload da parte degli utenti onde verificare se la riproduzione sia consentita e, in caso contrario, ottenere l’autorizzazione dal titolare dei diritti. Il compito è pertanto eseguito da sistemi automatizzati; nella maggior parte dei casi, si tratta di intelligenze artificiali.  

L’art. 17, tuttavia, richiede altresì che le piattaforme non impediscano l’upload di contenuti leciti (vuoi perché l’utente detiene i diritti sull’opera, o perché si applicano eccezioni e limitazioni al diritto d’autore) e che, in ogni caso, non la disposizione non prescrive un obbligo generale di sorveglianza.  

Il ricorso della Polonia 

A sostegno del suo ricorso, volto all’annullamento dell’art. 17 della Direttiva, la Repubblica di Polonia ha dedotto un unico motivo, che verte sulla violazione del diritto alla libertà di espressione e di informazione, garantito all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea [8] (“Carta”, “Carta di Nizza”). 

In sostanza, secondo il Paese ricorrente, per essere esonerati da qualsiasi responsabilità, le piattaforme sarebbero obbligate a eseguire una sorveglianza preventiva di tutti i contenuti che i loro utenti intendono caricare in rete; a tal fine, esse dovrebbero impiegare software di filtrazione automatica di tali contenuti. Così l’Unione Europea starebbe imponendo, di fatto, misure di sorveglianza preventiva e generalizzata, pur dichiarando di volerne scongiurare l’applicazione, senza peraltro prevedere garanzie che assicurino il rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione. 

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

Il punto nodale della questione verte sulla esistenza o meno di una limitazione dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione derivante dal regime di responsabilità introdotto all’articolo 17 della Direttiva. In caso di risposta affermativa, poi, si chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) se tale limitazione sia compatibile col diritto dell’Unione.  

Tale approccio è in conformità con l’art. 52 della Carta, primo comma, a mente del quale “Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”. 

Sul primo punto i giudici di Lussemburgo non hanno dubbi: il tipo di controllo e di filtraggio dei contenuti richiesto alle piattaforme dall’art. 17 “sono atti ad apportare una restrizione ad un importante mezzo di diffusione di contenuti online e a costituire, pertanto, una limitazione del diritto garantito all’articolo 11 della Carta”, soprattutto alla luce del fatto che l’attività di monitoraggio in questione non può che avvenire in via preventiva, in forza degli obblighi e delle responsabilità stabilite dalla disposizione, e con mezzi automatici di riconoscimento e filtraggio, dato il numero – pressoché incalcolabile – di contenuti caricati dagli utenti.  

Si tratta, dunque, di comprendere se la limitazione sia giustificata e, cioè, secondo il richiamato art. 52 della Carta, se l’art. 17 rispetti il contenuto essenziale della libertà di espressione e informazione stabilità dall’art. 11, e se la limitazione sia proporzionata e necessaria alla tutela di altri diritti.  

Secondo la Corte, è vero che la disposizione non definisce, in maniera precisa, il tipo di misure di controllo che le piattaforme devono in concreto adottare, ma si tratta di una scelta legislativa, volta a permettere ai soggetti onerati di adottare misure diverse a seconda del caso concreto. Il significato di questa notazione si coglie pienamente considerando che anche il diritto d’autore è un diritto fondamentale previsto dalla Carta di Nizza, sicché le ragioni dei titolari di tali diritti di privativa entrano a pieno titolo nel giudizio di bilanciamento alla luce del quale va valutato l’art. 17. A tal proposito, il legislatore europeo ha voluto “lasciare a detti fornitori di servizi l’onere di determinare le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito, con la conseguenza che questi ultimi possono scegliere di adottare misure che più si adattino alle risorse e alle capacità di cui dispongono e che siano compatibili con gli altri obblighi e le sfide cui devono far fronte nell’esercizio della loro attività” [9]. 

Quanto alle garanzie a tutela della libertà di espressione e di informazione, la Corte, riprendendo l’opinione dell’avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe [10], ha stabilito che l’art. 17 è legittimo per tre motivi: 

(i) perché il legislatore ha garantito alcune eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, che costituiscono esempi di prevalenza dei diritti dei singoli utenti nei confronti dei titolari dei diritti. Al fine di garantire tali diritti degli utenti, le piattaforme non possono dare seguito al c.d. overblocking dei contenuti, dovendo appunto discernere se un contenuto possa essere riprodotto in forza di esclusioni alla protezione offerta ai titolari dei diritti; 

(ii) perché l’Art. 17 ribadisce che non vi è obbligo generale di sorveglianza; 

(iii) e perché le piattaforme, ne consegue, devo rimuovere contenuti in palese violazione dei diritti di privativa, e contenuti identici o equivalenti a quelli protetti. Al contrario, in caso di dubbio, il contenuto dovrebbe essere caricato sulle piattaforme, ed eventualmente rimosso a seguito di segnalazione da parte del titolare dei diritti (come già avveniva in passato).  

Conclusioni 

Il quadro tracciato dal diritto dell’Unione è tanto chiaro quanto complesso: le piattaforme sono oggi tenute a farsi parte attiva nella lotta alla circolazione online di contenuti illegali; nel dare seguito a questo compito possono (e, anzi, affinché l’enforcement dei diritti sia efficace, pare che debbano) servirsi di strumenti automatici di controllo preventivo di ciò che gli utenti caricano sulla piattaforma. Al tempo stesso, l’ecosistema digitale europeo, secondo le istituzioni dell’Unione, non deve diventare teatro di over-blocking, con gravi conseguenze per la libertà di espressione e di informazione dei cittadini. 

È possibile tenere insieme questi due aspetti? 

La sentenza esaminata in questo articolo pone l’accetto sulla rilevanza che la libertà d’espressione deve avere in Unione Europea, in maniera maggiore rispetto a quanto il testo dell’art. 17 DSM lasci intendere (come è comprensibile: l’articolo, per il suo scopo, è sbilanciato verso la tutela dei diritti dei titolari di privativa intellettuale). Il controllo automatizzato e preventivo è legittimo a certe condizioni, dunque, e, cioè, se garantisce in modo pieno il contenuto sostanziale del diritto fondamentale alla libertà d’espressione. 

La sentenza, tuttavia, pur precisando i contorni giuridici della vicenda, sorvola su quelli tecnici; infatti, non indaga, dal punto di vista tecnico, la concreta possibilità di eseguire il filtraggio di tutti i contenuti caricati dagli utenti rispettandone i diritti fondamentali. 

Una domanda di non poco conto, per la quale occorrerà aspettare la prova dei fatti, anzitutto, e poi altre pronunce della Corte, che paiono probabili, dato che l’ambizione dell’Unione di contrastare l’illegalità online rispettando, allo stesso tempo, i diritti fondamentali degli utenti permea gran parte della sua strategia digitale.  


Bibliografia:

[1] Il testo integrale della sentenza è disponibile, in italiano, al seguente link: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=84349C0B6E922F69027553BF72C61BD8?text=&docid=258261&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1153816;

[2] Il testo integrale della direttiva è disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=RO;

[3] Cfr. il comunicato stampa ufficiale della Corte di Giustizia: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-04/cp220065it.pdf;

[4] Il testo della direttiva è accessibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=pl;

[5] Per breve riassunto sul c.d. DSA: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2545 

[6] Si tratta della direttiva 2000/31, il cui testo si può leggere qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=ENPuò essere utile consultare anche la c.d. Infosoc Directive, n. 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, il cui testo integrale è disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=it;

[7] Cause riunite C682/18 e C683/18, accessibile qui: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228712&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6758629. Sul punto, in termini più generali, si vedano anche le seguenti sentenze della Corte di Giustizia dell’UE: Google France, C-236/08 a C-238/08Scarlet Extended SA v. SABAM, C-70/10; Sabam v. Netlog, C-C-360/10;

[8] Il cui testo recita: “Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati;

[9] Sul punto si veda anche la sentenza resa dalla CGUE nella causa C-314/12, UPC Telekabel Wien;

[10] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244201&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9010383.


Autore:

Lorenzo Berto

 

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