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Articolo 6 Regolamento SFDR – ESG

Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità


1.   I partecipanti ai mercati finanziari includono la descrizione di quanto segue nell’informativa precontrattuale:

a)

in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle loro decisioni di investimento; e

b)

i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili.

Se i partecipanti ai mercati finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma include una spiegazione chiara e concisa al riguardo.

2.   I consulenti finanziari includono la descrizione di quanto segue nell’informativa precontrattuale:

a)

in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni; e

b)

il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari su cui forniscono la consulenza.

Se i consulenti finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma include una spiegazione chiara e concisa al riguardo.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comunicate nel modo seguente:

a)

per i GEFIA, nelle informazioni agli investitori di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE;

b)

per le imprese di assicurazione, nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE o, ove opportuno, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97;

c)

per gli EPAP, nelle informazioni da fornire di cui all’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/2341;

d)

per i gestori di fondi per il venture capital qualificati, nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013;

e)

per i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013;

f)

per i creatori di prodotti pensionistici, per iscritto in tempo utile prima che un investitore al dettaglio sia vincolato da un contratto relativo a un prodotto pensionistico;

g)

per le società di gestione degli OICVM, nel prospetto di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE;

h)

per le imprese di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio o consulenza in materia di investimenti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE;

i)

per gli enti creditizi che forniscono servizi di gestione del portafoglio o consulenza in materia di investimenti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE;

j)

per gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP e per gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo ai prodotti pensionistici esposti alle fluttuazioni del mercato, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97;

k)

per i GEFIA che gestiscono ELTIF, nel prospetto di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2015/760;

l)

per i fornitori di PEPP, nel documento contenente le informazioni chiave sul PEPP di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1238.

 

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