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Articolo 7 Regolamento SFDR – ESG

Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di prodotto finanziario


1.   Entro il 30 dicembre 2022, per ciascun prodotto finanziario, qualora un partecipante ai mercati finanziari applichi l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o l’articolo 4, paragrafo 3 o 4, l’informativa di cui all’articolo 6, paragrafo 3, include quanto segue:

a)

una spiegazione chiara e motivata che indichi se e, in caso affermativo, in che modo un prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità;

b)

una dichiarazione attestante che le informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono disponibili tra le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 11, paragrafo 2.

Se le informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, includono quantificazioni dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, tali informazioni possono basarsi sulle disposizioni delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 6 e 7.

2.   Qualora un partecipante ai mercati finanziari applichi l’articolo 4 paragrafo 1, lettera b), l’informativa di cui all’articolo 6, paragrafo 3, include per ciascun prodotto finanziario una dichiarazione attestante che il partecipante ai mercati finanziari non prende in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e una spiegazione motivata al riguardo.

 

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