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Normativa

Art. 21 – Regolamento sulla cibersicurezza

By 3 Marzo, 2020No Comments

Art. 21 – Regolamento sulla cibersicurezza

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Articolo 21 – Regolamento sulla cibersicurezza


Gruppo consultivo ENISA

1.   Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, istituisce in maniera trasparente il gruppo consultivo ENISA, composto da esperti riconosciuti che rappresentano i pertinenti portatori di interessi, quali il settore delle TIC, i fornitori delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, le PMI, gli operatori di servizi essenziali, le organizzazioni dei consumatori, gli esperti universitari in materia di cibersicurezza e i rappresentanti delle autorità competenti notificati in conformità della direttiva (UE) 2018/1972, delle organizzazioni europee di normazione nonché delle autorità di contrasto e delle autorità di controllo preposte alla protezione dei dati. Il consiglio di amministrazione si adopera per garantire un opportuno equilibrio geografico e di genere, nonché un equilibrio tra i diversi gruppi di portatori di interessi.

2.   Le procedure per il gruppo consultivo ENISA, in particolare per quanto riguarda la composizione, la proposta del direttore esecutivo di cui al paragrafo 1, il numero e la nomina dei membri e il funzionamento del gruppo consultivo ENISA, sono specificati nel regolamento interno dell’ENISA e resi pubblici.

3.   Il gruppo consultivo ENISA è presieduto dal direttore esecutivo o da qualsiasi altra persona nominata dal direttore esecutivo caso per caso.

4.   Il mandato dei membri del gruppo consultivo ENISA è di due anni e mezzo. I membri del consiglio di amministrazione non possono essere membri del gruppo consultivo ENISA. Gli esperti della Commissione e degli Stati membri sono autorizzati a presenziare alle riunioni del gruppo consultivo ENISA e a partecipare alle sue attività. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo ENISA e alle sue attività i rappresentanti di altri organismi che siano considerati pertinenti dal direttore esecutivo e non siano membri di tale gruppo.

5.   Il gruppo consultivo ENISA fornisce consulenza all’ENISA relativamente allo svolgimento dei suoi compiti, tranne per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni del titolo III del presente regolamento. In particolare, esso consiglia il direttore esecutivo ai fini della stesura di una proposta relativa al programma di lavoro annuale dell’ENISA e della comunicazione con i relativi portatori di interessi sulle questioni inerenti al programma di lavoro annuale.

6.   Il gruppo consultivo ENISA informa periodicamente il consiglio di amministrazione sulle sue attività.

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