Skip to main content
Normativa

Art. 53 – Regolamento sulla cibersicurezza

By 4 Marzo, 2020No Comments

Art. 53 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice

Articolo 53 – Regolamento sulla cibersicurezza


Autovalutazione della conformità

1.   Un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza può consentire un’autovalutazione della conformità sotto la sola responsabilità del fabbricante o del fornitore di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC. Tale autovalutazione della conformità è consentita unicamente in relazione ai prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC che presentano un basso rischio corrispondenti al livello di affidabilità «di base».

2.   Il fabbricante o fornitore di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC può rilasciare una dichiarazione UE di conformità in cui afferma che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti previsti nel sistema. Rilasciando tale dichiarazione, il fabbricante o fornitore di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC si assume la responsabilità della conformità del prodotto TIC, servizio TIC o processo TIC ai requisiti previsti in tale sistema.

3.   Il fabbricante o fornitore di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC rende disponibile all’autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza di cui all’articolo 58, per il periodo stabilito nel corrispondente sistema europeo di certificazione della cibersicurezza, la dichiarazione UE di conformità, la documentazione tecnica e tutte le altre informazioni pertinenti relative alla conformità dei prodotti TIC o servizi TIC al sistema. Una copia della dichiarazione UE di conformità è trasmessa all’autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza e all’ENISA.

4.   Il rilascio di una dichiarazione UE di conformità è volontario, salvo diversamente specificato nel diritto dell’Unione o degli Stati membri.

5.   Le dichiarazioni UE di conformità sono riconosciute in tutti gli Stati membri.

Torna all’indice



it_IT