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Normativa

Art. 55 – Regolamento sulla cibersicurezza

By 4 Marzo, 2020No Comments

Art. 55 – Regolamento sulla cibersicurezza

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Articolo 55 – Regolamento sulla cibersicurezza


Informazioni supplementari sulla cibersicurezza dei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC certificati

1.   Il fabbricante o fornitore di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC certificati o prodotti TIC, servizi TIC o processi per i quali è stata rilasciata una dichiarazione UE di conformità rende pubblicamente disponibili le seguenti informazioni supplementari sulla cibersicurezza:

a)

orientamenti e raccomandazioni che assistano gli utenti finali nel configurare, installare, avviare, operare e mantenere in modo sicuro i prodotti TIC o servizi TIC;

b)

il periodo durante il quale agli utenti finali sarà offerta assistenza di sicurezza, in particolare per quanto concerne la disponibilità di aggiornamenti connessi alla cibersicurezza;

c)

informazioni di contatto del fabbricante o fornitore e metodi accettati per ricevere informazioni sulle vulnerabilità dagli utenti finali e dai ricercatori nel settore della sicurezza;

d)

un riferimento ad archivi online in cui siano elencate le vulnerabilità comunicate al pubblico relative al prodotto TIC, servizio TIC o processo TIC e a tutti i relativi consigli in materia di cibersicurezza.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono disponibili in formato elettronico, restano disponibili e sono aggiornate, ove necessario, almeno fino alla scadenza del certificato europeo di cibersicurezza o della dichiarazione UE di conformità corrispondenti.



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