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Normativa

Art. 61 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

By 4 Marzo, 2020No Comments

Art. 61 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

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Articolo 61 – Regolamento sulla cibersicurezza


Notifica

1.   Per ciascun sistema europeo di certificazione della cibersicurezza le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza notificano alla Commissione gli organismi di valutazione della conformità che sono stati accreditati e, se del caso, autorizzati a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, a rilasciare certificati europei di cibersicurezza a determinati livelli di affidabilità di cui all’articolo 52. Le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, ogni successiva modifica degli stessi.

2.   Un anno dopo l’entrata in vigore di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco degli organismi di valutazione della conformità notificati nell’ambito di tale sistema.

3.   Se la Commissione riceve una notifica dopo lo scadere del periodo di cui al paragrafo 2, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le modifiche dell’elenco degli organismi di valutazione della conformità notificati entro due mesi dalla data di ricevimento di tale notifica.

4.   Un’autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza può presentare alla Commissione una richiesta di rimozione di un organismo di valutazione della conformità notificato da tale autorità dall’elenco di cui al paragrafo 2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le corrispondenti modifiche dell’elenco entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta dell’autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le circostanze, i formati e le procedure per le notifiche di cui al presente articolo, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 66, paragrafo 2.



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