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art. 616 codice penale

Articolo 616 – Codice Penale

Articolo 616 – Codice Penale

Articolo 616: Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza – Codice Penale   Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito,…

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