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Art. 617 sexies

Articolo 617 sexies – Codice Penale

Articolo 617 sexies – Codice Penale

Articolo 617 sexies: Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche – Codice Penale   Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema…

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