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art. 635

Articolo 635 – Codice Penale

Articolo 635 – Codice Penale

Articolo 635: Danneggiamento – Codice Penale   Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi…

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