Articolo 79: Fornitura di prestazioni supplementari – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’Autorità può obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell’allegato n. 4, parte B, se ciò e’ fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico. 2. L’Autorità può decidere di non applicare il comma…
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