Articolo 80: Portabilità del numero – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’Autorità assicura che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri, indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio: a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; b) nel…
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