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Articolo 83 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 83 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 83: Consultazione dei soggetti interessati – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 11, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione, del parere degli utenti finali e dei consumatori, inclusi, in particolare, gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi…

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