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Calamità

Articolo 141 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 141 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 141: Calamità – contingenze particolari – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. 1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134. Torna all’indice

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