Articolo 8: Cooperazione tra il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni necessarie all’applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono le informazioni sono…
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