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Copie analogiche di documenti informatici

Articolo 23 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 23 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 23 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)   1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e…

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