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Copie informatiche di documenti analogici

Articolo 22 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 22 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 22 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)   1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715…

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