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Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Articolo 635 quinquies – Codice Penale

Articolo 635 quinquies – Codice Penale

Articolo 635 quinquies: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – Codice Penale   Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal…

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