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Definioni

Articolo 2 – Direttiva sul commercio elettronico

Articolo 2 – Direttiva sul commercio elettronico

Articolo 2: Definizioni – Direttiva sul commercio elettronico   Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni: a) “servizi della società dell’informazione”: i servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; b) “prestatore”: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione; c) “prestatore stabilito”: il prestatore che esercita…

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