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Designazione delle imprese

Articolo 58 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 58 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 58: Designazione delle imprese – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. L’Autorità può designare una o più imprese perche’ garantiscano la fornitura del servizio universale, quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in modo tale da coprire l’intero territorio nazionale. L’Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i…

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