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Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano

Articolo 14 – Testo unico della radiotelevisione

Articolo 14 – Testo unico della radiotelevisione

Articolo 14: Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano – Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005)   1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione autonoma Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui…

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