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Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

Articolo 23-bis – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 23-bis – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 23-bis – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)   1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71. 2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di…

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