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Effetti giuridici dei documenti elettronici

Articolo 46 – Regolamento eIDAS

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Articolo 46: Effetti giuridici dei documenti elettronici – Regolamento (UE) n. 910/2014   A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica. Torna all’indice

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