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Formazione di documenti informatici

Articolo 40 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 40 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 40  – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)   1.  Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71. 2. Comma abrogato. 3. Comma abrogato. 4. Comma abrogato. Torna all’indice

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