Articolo 40 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71. 2. Comma abrogato. 3. Comma abrogato. 4. Comma abrogato. Torna all’indice
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