Skip to main content
Tag

Informazioni generali da fornire

Articolo 5: Informazioni generali da fornire – Direttiva sul commercio elettronico

Articolo 5: Informazioni generali da fornire – Direttiva sul commercio elettronico

Articolo 5: Informazioni generali da fornire – Direttiva sul commercio elettronico 1. Oltre agli altri obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché il prestatore renda facilmente accessibili in modo diretto e permanente ai destinatari del servizio e alle competenti autorità almeno le seguenti informazioni: a) il nome del prestatore; b) l’indirizzo geografico dove il prestatore…

Read More
it_IT