Articolo 86: Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell’esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:…
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