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Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche

Articolo 149 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 149 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 149: Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. E’ punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere…

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