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Marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati

Articolo 23 – Regolamento eIDAS

Articolo 23 – Regolamento eIDAS

Articolo 23: Marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   Dopo la registrazione della qualifica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, nell’elenco di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 1, i prestatori di servizi fiduciari qualificati possono utilizzare il marchio di fiducia UE per presentare in modo semplice, riconoscibile e chiaro i…

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