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Misure di garanzia

Articolo 6 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 6 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 6: Misure di garanzia – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate. 2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi…

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