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Misure speciali destinate agli utenti disabili

Articolo 57 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 57 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 57: Misure speciali destinate agli utenti disabili – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. L’Autorità adotta, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza ed i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello…

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