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Procedura per la definizione dei mercati

Articolo 18 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 18 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 18: Procedura per la definizione dei mercati – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. L’Autorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate “le raccomandazioni”, e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base…

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