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Procedura per l’analisi del mercato

Articolo 19 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 19 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 19: Procedura per l’analisi del mercato – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. L’Autorità effettua, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima considerazione le linee direttrici. 2. L’analisi e’ effettuata: a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla…

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