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Relazioni internazionali

Articolo 14 – Regolamento eIDAS

Articolo 14 – Regolamento eIDAS

Articolo 14: Relazioni internazionali – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   I servizi fiduciari prestati da prestatori di servizi fiduciari stabiliti in un paese terzo sono riconosciuti giuridicamente equivalenti ai servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nell’Unione qualora i servizi fiduciari aventi origine nel paese terzo siano riconosciuti a norma di un accordo concluso fra l’Unione e…

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