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Semplice trasporto

Articolo 12 – Direttiva sul commercio elettronico

Articolo 12 – Direttiva sul commercio elettronico

Articolo 12: Semplice trasporto (“mere conduit”) – Direttiva sul commercio elettronico   1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione…

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