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Stazione radioelettrica

Articolo 127 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 127 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 127: Stazione radioelettrica – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonche’ i dati significativi della stazione stessa. Torna all’indice

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