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Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche

Articolo 26 – Testo unico della radiotelevisione

Articolo 26 – Testo unico della radiotelevisione

Articolo 26: Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche – Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005)   1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse…

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