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Trasmissioni simultanee

Articolo 22 – Testo unico della radiotelevisione

Articolo 22 – Testo unico della radiotelevisione

Articolo 22: Trasmissioni simultanee – Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005)   1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di contenuti in chiaro su frequenze terrestri e’ consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell’Autorità.. Torna…

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