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Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici sottoscritti con firma elettronica avanzata qualificata o digitale

Articolo 21 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 21 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 21 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)   1. Comma abrogato. 2. Comma abrogato. 2-bis). Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti…

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