Articolo 20 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. Comma abrogato. 1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso…
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