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Vigilanza dei prestatori di servizi fiduciari qualificati

Articolo 20 – Regolamento eIDAS

Articolo 20 – Regolamento eIDAS

Articolo 20: Vigilanza dei prestatori di servizi fiduciari qualificati – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono sottoposti, a proprie spese almeno ogni 24 mesi, a una verifica da parte di un organismo di valutazione della conformità. Lo scopo della verifica è di confermare che i prestatori di servizi fiduciari qualificati e i servizi fiduciari qualificati…

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