Articolo 20: Sanzioni – Direttiva sul commercio elettronico Gli Stati membri comminano sanzioni per la violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Torna all’indice
Articolo 19: Cooperazione – Direttiva sul commercio elettronico 1. Gli Stati membri dispongono di adeguati poteri di controllo e di indagine per applicare efficacemente la presente direttiva e provvedono affinché i prestatori comunichino loro le informazioni prescritte. 2. Gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri. A tal fine essi designano uno o più punti di contatto, di…
Articolo 18: Ricorsi giurisdizionali – Direttiva sul commercio elettronico 1. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società dell’informazione consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa. 2. L’allegato della direttiva 98/27/CE è…
Articolo 17: Composizione extragiudiziale delle controversie – Direttiva sul commercio elettronico 1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di dissenso tra prestatore e destinatario del servizio della società dell’informazione, la loro legislazione non ostacoli l’uso, anche per vie elettroniche adeguate, degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie previsti dal diritto nazionale. 2. Gli Stati membri incoraggiano gli organi…
Articolo 16: Codici di condotta – Direttiva sul commercio elettronico 1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano: a) l’elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire all’efficace applicazione degli articoli da 5 a 15; b) la trasmissione volontaria dei progetti di codici di condotta…
Articolo 12: Semplice trasporto (“mere conduit”) – Direttiva sul commercio elettronico 1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione…
Articolo 15: Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza – Direttiva sul commercio elettronico 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite….
Articolo 14: Hosting 1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o…
Articolo 13: Memorizzazione temporanea detta “caching” – Direttiva sul commercio elettronico 1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di…
Articolo 11: Inoltro dell’ordine – Direttiva sul commercio elettronico 1. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, nel caso in cui il destinatario di un servizio inoltri il proprio ordine mediante strumenti tecnologici, si applichino i seguenti principi: – il prestatore deve accusare ricevuta dell’ordine del destinatario del servizio senza ingiustificato ritardo e per…
Articolo 6: Informazioni da fornire – Direttiva sul commercio elettronico Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte integrante rispettino le seguenti condizioni minime: a) la comunicazione commerciale è chiaramente identificabile come tale; b) la persona fisica o…
Articolo 7: Comunicazione commerciale non sollecitata – Direttiva sul commercio elettronico 1. Oltre agli altri obblighi posti dal diritto comunitario, gli Stati membri che permettono comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica provvedono affinché tali comunicazioni commerciali trasmesse da un prestatore stabilito nel loro territorio siano identificabili come tali, in modo chiaro e inequivocabile, fin dal momento in cui il destinatario…
Articolo 8: Professioni regolamentate – Direttiva sul commercio elettronico 1. Gli Stati membri provvedono affinché l’impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, siano autorizzate nel rispetto delle regole professionali relative, in particolare, all’indipendenza, alla dignità, all’onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso…
Articolo 9: Disciplina dei contratti per via elettronica – Direttiva sul commercio elettronico 1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro ordinamento giuridico renda possibili i contratti per via elettronica. Essi, in particolare, assicurano a che la normativa relativa alla formazione del contratto non osti all’uso effettivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validità in quanto…
Articolo 10: Informazioni da fornire – Direttiva sul commercio elettronico 1. Oltre agli altri obblighi di informazioni posti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, il prestatore fornisca in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio, almeno le seguenti informazioni: a) le varie…
Articolo 2: Definizioni – Direttiva sul commercio elettronico Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni: a) “servizi della società dell’informazione”: i servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; b) “prestatore”: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione; c) “prestatore stabilito”: il prestatore che esercita…
Articolo 3: Mercato interno – Direttiva sul commercio elettronico 1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato. 2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell’informazione…
Articolo 4: Principio dell’assenza di autorizzazione preventiva – Direttiva sul commercio elettronico 1. Gli Stati membri garantiscono che l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione ed il suo esercizio non siano soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente. 2. Il paragrafo 1 fa salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano…
Articolo 5: Informazioni generali da fornire – Direttiva sul commercio elettronico 1. Oltre agli altri obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché il prestatore renda facilmente accessibili in modo diretto e permanente ai destinatari del servizio e alle competenti autorità almeno le seguenti informazioni: a) il nome del prestatore; b) l’indirizzo geografico dove il prestatore…
Articolo 1: Obiettivi e campo d’applicazione – Direttiva sul commercio elettronico 1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri. 2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione…