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Obblighi dei rivenditori

Articolo 106 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 106 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 106: Obblighi dei rivenditori – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull’involucro o sulla fattura la indicazione che l’apparecchio non può essere impiegato senza l’autorizzazione generale di cui all’articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all’articolo 105. Torna all’indice

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