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Ripetizione di programmi radiotelevisivi

Articolo 30 – Testo unico della radiotelevisione

Articolo 30 – Testo unico della radiotelevisione

Articolo 30: Ripetizione di programmi radiotelevisivi – Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005)   1. L’installazione e l’esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti…

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