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ulteriori obbligazioni delle parti

Articolo 67 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 67 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005 Ulteriori obbligazioni delle parti Torna all’indice 1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e’ tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalita’ ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non puo’…

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